Sino a qualche anno fa si faceva una “valutazione dei rischi d’incendio” ad occhio, per fortuna con la pubblicazione del DM 10/03/98 questo non succede più in quanto l’allegato V punto 2 recita:
“La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispon
dere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:
– il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
– la superficie in pianta;
– lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
– la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.
Superficie protetta da un estintore
Tipo di estintore Rischio basso Rischio medio Rischio elevato
13 A – 89 B 100 m² – –
21 A – 113 B 150 m² 100 m² –
34 A – 144 B 200 m² 150 m² 100 m²
55 A – 233 B 250 m² 200 m² 200 m²
Come vedete il numero minimo di estintori è in ogni caso molto più alto di quello a cui siete abituati e rimane comunque minimo in quanto il vostro valutatore dei rischi d’incendio può richiedervi più estintori portatili o di aggiungere dei carrellati. Ricordate comunque che per alcuni casi specifici vengono applicate leggi specifiche, ad esempio per scuole, autorimesse o caldaie a gas.